La norma de qua recita: “(…) Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. (…)”.
Detto contratto è denominato anche di “conto deposito” proprio per la sua natura, che nel caso che ci attiene, si estrinseca con la consegna dell'opera d'arte alla galleria che si assume l'onere di pagare all'artista un prezzo pattuito ad una tale scadenza prestabilita; la galleria da par suo acquista l'esclusiva per la vendita.
La sostanziale utilità di detto contratto per la galleria è data da un duplice vantaggio: in primis il non vincolare somme di denaro in attesa di vendite future, in secundis l'azzeramento del cd. rischio derivante dalla mancata vendita (la stessa, infatti, tratterrà una percentuale al momento della vendita dell'opera). Infatti a differenza di altre tipologie contrattuali nel contratto estimatorio allo scadere dello stesso vi è la facoltà di restituzione del bene all'artista, qualora invenduto.
È evidente che per contro la galleria dovrà far fronte a tutte le spese e gli oneri ritenuti utili alla promozione dell'opera stessa (es. attraverso l'organizzazione di mostre etc.) sino al momento in cui questa non viene trasferita a terzi o non ritorna nella sfera giuridica dell'artista ponendo fine al contratto esaminato.
Vittorio Largajolli č avvocato del Foro di Roma ed esperto in Diritto amministrativo.
studiolegalelargajolli@yahoo.it
|
|
Gallerie a via Giulia - Roma
|