La norma in questione regola l’affissione di cartelli o altri
mezzi cd. pubblicitari su edifici e/o aree oggetto di tutela dei
beni culturali.
Andiamo ad esaminare come, non prima di aver ricordato, riportandolo
integralmente il testo della norma: "(…) Art. 49. Manifesti
e cartelli pubblicitari. 1. È vietato collocare o affiggere
cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree
tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono
essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto,
il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione
è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti
all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi (*). 2.
Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati
al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità,
salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia
di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli,
previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità
della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con
l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane
la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia
o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari
delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli
interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata
dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso
deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
(…)" .
(*) Comma così modificato della lettera bb) del comma 1 dell'art.
2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. |