Articolo26
Valutazione di impatto ambientale
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 e' espressa
dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai
fini della valutazione medesima. 2. Qualora dall'esame del progetto
effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun
modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali
sui quali essa e' destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia
negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione
di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. 3. Se
nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione
espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo
l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente
ordina la sospensione dei lavori.
Questo è l’articolo del codice dei beni culturali che
contempla, definisce e delinea la cd. valutazione di impatto ambientale.
L’importanza di questa procedura amministrativa appare già
ad una sommaria esegesi della norma ed è confermata guardandone
l’impatto che ha come baluardo ambientale.
Detta procedura amministrativa volta a verificare ex ante la compatibilità
ambientale di opere di grande rilievo trova un suo fondamento storico
negli Stati Uniti (con
il National Enviromental Policy Act) che
sottoponeva a valutazione ambientale tutti gli interventi che potevano
compromettere l’ambiente. Anche nell’ordinamento comunitario
ha trovato un suo fondamento con la direttiva n. 85/337/ CEE approvata
dal Consiglio nel mese di giugno del 1985 successivamente modificata
ed integrata.
In base alle norme interne è competente alla valutazione
in caso di v.i.a. statale il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei
Beni culturali, sentito il parere della Regione territorialmente
competente in quanto interessata.
La procedura interna risulta essere piuttosto articolata, ma forse
non poteva essere altrimenti vista il bilanciamento di interessi
in gioco e le P.A. potenzialmente coinvolte.
Senza dilungarsi eccessivamente sull’elencazione dei passaggi
previsti dalla procedura in senso stretto è bene ricordare
che la stessa ha inizio con la presentazione della domanda all’autorità
competente con allegati lo studio di impatto ambientale ed il progetto
definitivo dell’opera (ovviamente alla domanda sono allegate
anche tutte le autorizzazioni amministrative previste ivi compresi
pareri e concessioni).
Detta documentazione viene depositata oltre che presso gli uffici
dell’autorità competente anche presso la Regione, i
comuni, le province coinvolti a vario titolo (anche solo parzialmente).
Contestualmente il proponente ha l’obbligo di pubblicare un
avviso alla cittadinanza a mezzo stampa e sul web sul sito dell’autorità.
Acquisiti tutti i vari pareri, non pochi viste le autorità
coinvolte, che però potranno anche decidere in conferenza
dei servizi istruttoria, si ha il provvedimento finale con cui viene
espletata la procedura amministrativa.
Detto provvedimento racchiude ed ingloba tutte le autorizzazioni
di vario genere in materia necessarie per la realizzazione di un’opera.
Il proponente al termine della procedura è tenuto a pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale per le opere di competenze statale e sul
Bollettino ufficiale Regionale per quelle di competenza regionale,
indicando l’opera, i luoghi e quant’altro di interesse.
Da quella data decorrono i termini per il ricorso in via giudiziale
da parte dei soggetti interessati.