- Fotografia è opera di altro fotografo;
- Fotografia viola il diritto di autore;
- Fotografia è stata pubblicata in violazione del diritto di immagine;
- Fotografia è stata realizzata senza necessario consenso;
- Fotografia riguardante minori senza consenso genitori e/o esercenti
patria potestà;
- Fotografia che ritrae persona differente da quella indicata.
Con riferimento al fotografo vi è una responsabilità diretta mentre per l'editore una culpa in vigilando (per non aver verificato e controllato l'opera pubblicata).
È l'articolo 1176 c.c. a segnare il confine della diligenza che deve porre in essere l'editore (la "famosa diligenza del buon padre di famiglia") nel verificare che la foto che si accinge a pubblicare non sia lesiva di terzi (per i vari motivi elencati).
In linea generale fotografo ed editore sono responsabili solidalmente con possibilità di azione di regresso per la parte spettante all'altro.
Appare evidente come la responsabilità del fotografo sia maggiore in quanto è il garante diretto dell'opera per la quale si chiede la pubblicazione (della quale dolosamente e/o colposamente può artefarne la veridicità.
L'editore, per evitare una condanna solidale, può provare di aver posto in essere le dovute cautele (ad esempio ha chiesto al fotografo di fornirgli tutte le dichiarazioni di liberatoria di soggetti ritratti nelle foto, se poi il fotografo le ha falsificate, di certo l'editore non può essere costretto a verifiche ultronee a lui non spettanti).
Fattispecie diversa ma molto interessante, della quale ci occuperemo prossimamente, è quella delle foto pubblicate da giornali (molto spesso online) senza chiedere autorizzazione al fotografo, in particolare immagini di eventi straordinari, calamità etc.
Recentemente oggetto di interessanti pronunce Giurisprudenziali.
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